Sezione 1, Regolamenti Trasporto Pubblico:
Decreto 24 febbraio 1994 n.21 (pubblicato il 25 febbraio 1994)
REGOLAMENTO DI VIAGGIO SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DELL'AZIENDA AUTONOMA
Art.1 Il passeggero è tenuto a munirsi a terra di regolare documento di viaggio (biglietto - tesserino - abbonamento) prima di salire in autobus acquistandolo presso i punti vendita e a convalidarlo entro la fermata successiva a quella di salita, previo inserimento nell'apposito dispositivo e conservarlo per il periodo di utilizzo e comunque entro la durata massima prevista di 60 minuti. In caso di ulteriore durata del viaggio, il passeggero deve convalidare un altro biglietto.
Art.2 Il biglietto è strettamente personale e non cedibile, dovrà essere esibito tutte le volte che il personale di controllo lo richiederà.
Art.3 Il passeggero trovato, ad un controllo, sprovvisto di biglietto di viaggio, scaduto o alterato, è soggetto al pagamento di una multa pari a 10 volte il prezzo del biglietto di corsa semplice. Se la somma non verrà regolata immediatamente, il passeggero è tenuto a declinare le proprie generalità al fine dell'identificazione da parte del personale di controllo, il quale, in qualità di Pubblico Ufficiale, è autorizzato a richiederle. L'Azienda in ogni caso si riserva l'esercizio e l'azione civile e penale a tutela della propria immagine ed interessi.
Art.4 Gli autisti hanno l'obbligo di non effettuare fermate diverse da quelle segnalate dalle apposite tabelle.
Art.5 I bambini di statura inferiore ad un metro sono trasportati gratuitamente purchè siano accompagnati da un passeggero adulto.
Art.6 Il passeggero ha diritto al trasporto gratuito di un bagaglio a mano non eccedente le misure di cm.50 x 30 x 25 e che potrà tenere con sè. I colli eccedenti sono assoggettati al pagamento del biglietto di corsa semplice.
Art.7 È consentito al passeggero il trasporto di piccoli cani purchè siano muniti di museruola o tenuti in braccio.
Art.8 I documenti di viaggio non nominativi sono cedibili solo prima dell'inizio del viaggio. I biglietti - tesserini - abbonamenti sono validi su tutti i percorsi delle linee ATI.
Art.9 Sui mezzi ATI, è vietato il trasporto di materiali esplosivi, infiammabili, nocivi o contaminanti.
Art.11 L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici declina ogni responsabilità per mancate coincidenze dovute a ritardi o ad altre cause o per eventuali errori sugli orari.
Art.12 Eventuali reclami per qualsiasi irregolarità sull'andamento del servizio, dovranno essere indirizzati, precisando le generalità proprie, alla Direzione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.
Art.13 Gli orari esposti al pubblico possono essere variati senza preavviso.
Inoltre, l’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia con delibera n. 5 del 21 settembre 2022:
Vengono concesse tariffe ridotte con uno sconto del 50% a pensionati ed invalidi. L’attestazione della condizione di “pensionato” avviene con l’esibizione della relativa tessera rilasciata dall’Ufficio pensioni ISS. L’attestazione della condizione di invalidità (maggiore al 70%) avviene con l’esibizione della carta ISS – “Più per Te” (di colore arancione); oppure della carta europea “European Disability Card” (di colore azzurro) o con altri documenti equipollenti.
Ai bambini di altezza inferiore a 1,20 mt viene applicata la gratuità, purchè siano accompagnati da un passeggero adulto.
Il trasporto è gratuito per gli studenti fino alle scuole superiori in orario scolastico (sia in andata che in ritorno).
Infine, secondo l’allegato O al Decreto Delegato 2 gennaio 2018 n.1:
Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.), le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.
1) Decreto 24 febbraio 1994, n. 21 (Regolamento di viaggi sui mezzi di trasporto pubblico dell’A.A.S.S.) "art. 3, comma 1° (biglietto assente, scaduto o alterato)" 🡪 fatte salve le ipotesi di reato sanzione pari a 10 volte il prezzo del biglietto. "art. 10 (violazione del divieto di fumare: artt. 2 e 6 Legge 21 novembre 1990 n. 139)" 🡪fatte salve le ipotesi di reato sanzione pari a 10 volte il prezzo del biglietto.
Sezione 2, Regolamento Funivia:
DECRETO 17 giugno 1999 n.69 – “Regolamento di esercizio della funivia Borgo - San Marino”:
Art.13 - Disposizioni per accedere al trasporto
13.1 Ogni viaggiatore deve essere munito di biglietto (di qualsiasi tipo esso sia). Nel prezzo del biglietto è compreso il diritto al trasporto di un piccolo bagaglio, non ingombrante; come pure il trasporto di un cane di piccola taglia, se portato in braccio dal proprietario e se munito di museruola.
Per il trasporto di un cane di taglia non piccola e non portato in braccio (comunque, obbligatoriamente munito di museruola) oppure di bagagli ingombranti, il viaggio potrà essere concesso mediante l'acquisto di uno o più biglietti supplementari, poiché dovrà essere corrispondentemente ridotto il numero dei viaggiatori in cabina. Il Personale di servizio ha la facoltà di vietare il trasporto di persone o di cose che possano pregiudicare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio o il rispetto per gli altri viaggiatori.
13.2 Per l'accesso alle pedane e alle cabine, e per l'uscita dalle stesse, i viaggiatori devono attenersi alle istruzioni degli Agenti, oltre che alle indicazioni dei cartelli appositi. L'ordine per l'accesso alle cabine corrisponde a quello con cui i viaggiatori si presentano ai tornelli contapersone di accesso alle pedane. Non sono ammesse precedenze, se non per servizio e vigilanza, o per motivi di necessità pubbliche, o pronto soccorso a persone infortunate o bisognevoli di urgente trasporto.
Infine, vale quanto segue:
È consentito il trasporto di cani ma solo se tenuti al guinzaglio e muniti di museruola o trasportino.
Sono esenti dalla misuri di cui sopra solo i cani da soccorso o cani poliziotto ma solo se in Servizio.
Il trasporto di cani di grossa taglia, così come per bagagli ingombranti, comporta il pagamento di un biglietto supplementare.
I disabili non autosufficienti ed i loro accompagnatori hanno diritto al trasporto gratuito.
I disabili autosufficienti ma con una invalidità pari o superiore al 65% hanno diritto al trasporto gratuito
È vietato il trasporto di merce pericolosa o infiammabile.
È vietato accedere alla funivia in stato di ebbrezza.
Hanno diritto al trasporto gratuito i bambini fino a 1,20 mt di altezza.